Sindacabilità, in cassazione, del governo del fatto notorio operato dal giudice di merito.
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza ex art. 115 c.p.c., comma 2, attiene all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e, pertanto, l’esercizio sia positivo che negativo del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità, ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo invece censurabile l’assunzione, a base della decisione, di una inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura (in motiv.ne, Cass. civ. sez. trib., 06/08/2019, n. 20952; Cass. n. 27591 del 14/12/2005; n. 18674/2015).