Il ricorso per cassazione quale rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata: implicazioni in ordine alla struttura del mezzo di ricorso.
Se il ricorso fosse confezionato mediante l’assemblaggio di argomentazioni diverse non riconducibili all’una o all’altra censura della sentenza impugnata, intermezzato, sic et simpliciter, da pronunce della Corte, esso violerebbe il principio di specificità, in quanto renderebbe incomprensibile il mezzo processuale per carenza di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ex art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonchè dell’illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, addossando alla S.C. il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi, quelli rilevanti ai fini del decidere. ( v. anche, in questo blog, articolo 1.7.2019: “Principio di specificità delle censure, ovvero non si possono affastellare, nel motivo di ricorso, molteplici doglianze senza consentirne un esame separato”)
Un motivo di ricorso così strutturato, risulterebbe orientato, in buona sostanza, a far valere l’affermata ingiustizia della sentenza, senza tuttavia farsi carico del fatto che il ricorso per cassazione è un rimedio di tipo impugnatorio a critica vincolata, con riguardo al quale, quelle di precisione, chiarezza, pertinenza e sinteticità costituiscono, non già mere ed opzionali connotazioni stilistiche, ma puntuali e cogenti prescrizioni di legge funzionali al corretto espletamento del suddetto controllo di legittimità (Conf., in motiv.ne, Cass. civ., sez. trib., 06/08/2019, n.20952).
Tale principio vale, non solo in presenza di contestazioni di natura motivazionale, ma anche in presenza di asseriti vizi ex art. 360, comma 1, n. 3) necessitanti, anch’essi, di specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata, che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina.