Deduzione dell’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio.

Ricorso per Cassazione

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Deduzione dell’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio.  

L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, mentre sarebbe inammissibile, se il vizio fosse veicolato come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

In altri termini, ove si denunziasse l’omessa pronuncia, ad esempio, sull’eccezione relativa all’inammissibilità dell’appello proposto dalla controparte,  per difetto dei requisiti di forma e di contenuto imposti dagli artt. 342 e 348-bis c.p.c.,  all’uopo utilizzando e valorizzando il mezzo di ricorso di cui all’art. 360, n. 3 e/o n. 5, c.p.c., anziché quello di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c. (ontologico all’error in procedendo concretizzatosi nella violazione dell’art. 112 c.p.c.) si incorrerebbe nella declaratoria d’inammissibilità del motivo (in motiv.ne,  Cass.  19 luglio 2019, n. 19522)

(v. anche, in questo blog, 6.7.2019 “Conseguenze dell’erroneo inquadramento della censura (c.d. difetto di sussunzione)”

 

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