Quando è inammissibile il motivo per l’omessa specifica indicazione (ed allegazione) degli atti e dei documenti sui cui esso alligna.
La mancata specifica indicazione (ed allegazione) degli atti e dei documenti sui quali il motivo si fondi, può comportarne la declaratoria di inammissibilità solo quando si tratti di censure rispetto alle quali uno o più specifici atti o documenti fungano da fondamento, e cioè quando, senza l’esame di quell’atto o di quel documento, la comprensione del motivo di doglianza e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa, nonché la valutazione della sua decisività, risulterebbero impossibili (Cass. Sez. U. 5 luglio 2013, n. 16887, richiamata, in motiv.ne, da Cass. da 14 agosto 2019, n. 21403)