Pluralità di profili di doglianza veicolati da un unico motivo: riflessi in ordine all’ammissibilità del medesimo.
La circostanza che un singolo motivo si dipani in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato quale motivo autonomo, non costituisce, di per sé, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, costituendo principio ricevuto quello per cui è necessario e sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del mezzo di ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare, se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (In motiv.ne, Cass. 14 agosto 2019, n. 21403)