Conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Ricorso per Cassazione

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Conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c.   

Costituisce principio sedimentato, in sede di legittimità, quello per cui la conformità della sentenza al modello di cui all’ art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’osservanza degli  artt. 115 e  116 c.p.c., non richiedano che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (Ex permultis, Cass., 2/12/2014, n. 25509).
Ne consegue che la deduzione di erronea attribuzione, da parte del giudice del merito, agli elementi valutati, di un valore ed un significato difformi dalle proprie aspettative, si risolve nell’ inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella operata dai giudici di merito:inammissibile perchè il giudizio di cassazione non è un giudizio di merito di terzo grado, nel quale possano valorizzarsi elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi.
In conclusione, è inammissibile, in sede di Cassazione, una rivalutazione delle emergenze processuali, tramite la prospettazione di una soluzione alternativa, sulla base di altri e diversi elementi probatori, poichè solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, a tal fine, valutare le prove, controllarne la attendibilità e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.
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