Come infirmare, per inesistenza di motivazione, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la sentenza che sposi, per relationem, conclusioni e passi salienti di una consulenza tecnica d’ufficio, di cui dichiari di condividere il merito.
Se, ad esempio, il ricorrente volesse dolersi della circostanza che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente esaminato la ricostruzione di un incidente stradale effettuata dal c.t.u., egli dovrà riportare i passi essenziali dell’atto di appello, in cui la censura era stata parimenti mossa avverso la sentenza di primo grado.
Il ricorrente, segnatamente, dovrà allegare: 1) le critiche alla consulenza tecnica d’ufficio da lui già mosse dinanzi al giudice di secondo grado; 2) la rilevanza delle medesime ai fini della decisione; 3) l’omesso esame delle critiche de quibus in sede di decisione.
Se egli, invece, si limitasse a una mera ricognizione, sia pure corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, demanderebbe alla Corte di Cassazione un sindacato di merito, ovviamente inammissibile in sede di legittimità.