Censura di erronea od omessa valutazione di atti e documenti: senza un’attività di selezione e organizzazione logica si viola l’autosufficienza per …. eccesso di informazioni!

Ricorso per Cassazione

Written by:

Censura di erronea od omessa valutazione di atti e documenti: senza un’attività di selezione e organizzazione logica si viola l’autosufficienza per …. eccesso di informazioni!   

Il ricorso con il quale si lamenti l’erronea od omessa valutazione, da parte del giudice di merito, di atti e documenti, è inammissibile, non soltanto (e come dovrebbe essere ovvio) quando il difensore si limita a richiamarli senza trascriverne i passi salienti o, in alternativa, fornire gli elementi necessari per individuarli all’interno del fascicolo (c.d. onere di localizzazione); ma anche quando, all’opposto, il difensore trascriva pedissequamente e per intero, nel ricorso, atti e documenti di causa, addossando in tal modo alla Corte il compito, ad essa certamente non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi quelli rilevanti ai fini del decidere (Cfr. Cass., Sez. Terza, 25.09.2012, n. 16254)
Se il ricorrente sviluppa il motivo mediante la riproduzione integrale di una serie di fotografie e documenti acquisiti al compendio istruttorio nel corso delle fasi di merito, senza tuttavia peritarsi di compiere quell’attività di selezione e di organizzazione logica che l’art. 366.comma 1, n. 3 c.p.c. prescrive, onde consentire alla Corte di Cassazione l’immediata comprensione del senso della censura portata al suo cospetto, un tale motivo sarà dichiarato inammissibile.
E’ quindi il ricorso redatto con la tecnica dell’assemblaggio, ovverosia mediante la giustapposizione di parti eterogenee del materiale di causa, che da solitamente adito a tale ragione di inammissibilità, poiché il difensore, utilizzando tale modalità redazionale, rischia di rendere incomprensibile il mezzo processuale, che così difetterà:
1) di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell’ art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3);
2) della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonchè dell’illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, così facendo rifluire sulla Corte di Cassazione l’attività, certamente a essa non pertinente, di sceverare, da una pluralità di elementi, quelli in concreto rilevanti ai fini del decidere.

Comments are closed.