Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., a presidio della funzione nomofilattica della Cassazione, quale giudice dello ius constitutionis.

Ricorso per Cassazione

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Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., a presidio della funzione nomofilattica della Cassazione, quale giudice dello ius constitutionis.   

Nella riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (ex art. 54, co. 1, lett. b d.l. 22.6.2012, n. 83) è scomparso ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (seppur cambiato d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

La norma è orientata  ad evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione non strettamente necessitati dai precetti costituzionali: ciò a supporto della generale funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non, a parte l’ambito della violazione di legge, dello ius litigatoris.

In questa prospettiva, l’intentio legislatoris è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, in sede di cassazione, alle fattispecie nelle quali il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”.
Pertanto, e traslando tali principi alla redazione del ricorso per cassazione, la patologia motivazionale, criticabile quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all’esistenza della motivazione in sè, esaurendosi, come acclarato da molteplici arresti, nella “mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
Sparite, quindi, l’insufficienza e la contraddittorietà, resiste il controllo sull’esistenza e sulla coerenza (sub specie di illogicità manifesta) della motivazione, veicolabile ex art.132, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.
Quanto, invece, al n. 5, il ricorrente dovrà indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività, infine, del fatto stesso.

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