Commistione, in un unico motivo, di doglianze relative a violazione di norme di diritto e doglianze invece correlate al difetto di motivazione: quando un motivo così strutturato sfugge all’inammissibilità.

Ricorso per Cassazione

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Commistione, in un unico motivo, di doglianze relative a violazione di norme di diritto e doglianze invece correlate al difetto di motivazione: quando un motivo così strutturato sfugge all’inammissibilità.
Il motivo di impugnazione, che prospetti una pluralità di questioni precedute dall’elencazione delle norme che si assumono violate e dalla deduzione del vizio di motivazione, è inammissibile, poiché postula un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare, per ciascuna delle doglianze, lo specifico vizio di violazione di legge o di difetto motivazionale (in  motiv.ne, Cass. 31/01/2019, n. 2788).
La suddetta inammissibilità può dirsi sussistente, logicamente, a patto che la descritta mescolanza di motivi sia inestricabile (cfr. anche  Cass., 17/03/2017, n. 7009).

Infatti, la circostanza che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le deduzioni prospettate in modo da consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare, se esse fossero state articolate in motivi distinti ( Cass., Sez. U., 06/05/2015, n. 9100

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