Statuto dell’art. 366, co. 1°, n. 6, c.p.c.

Ricorso per Cassazione

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Statuto dell’art. 366, co. 1°, n. 6, c.p.c.  

L’  art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’  art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi ossequiata:
  1. a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel suo fascicolo, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che questo è stato prodotto, indicando, altresì, la sede in cui il documento sia rinvenibile;
  2. b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’ 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza il documento;
  3. c) qualora si tratti di documento – non prodotto nelle fasi di merito- relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.
Conseguentemente, in applicazione di tali perspicui principi, se nel ricorso:
  1. a) non si rinviene alcun riferimento al contenuto e al tenore della domanda;
  2. b) non vi è cenno alcuno al contenuto delle difese avversarie e delle conseguenti contestazioni;
  3. c) nulla si dice sul tenore della sentenza di primo grado, sui motivi di appello ed infine sulle ragioni della decisione;
esso sarà dichiarato inammissibile (in motiv.ne, Cass., sez. III, 08/02/2019, n.3718).

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