Se si deduce una violazione di legge, occorre precisare in cosa consista tale violazione, senza rifugiarsi in affermazioni apodittiche.
Nella fattispecie decisa dalla Corte il ricorrente deduceva ” violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli art. 1362,1352,1346,1372 c.c., art. 1350 c.c., comma 1, n. 12, nonchè con riferimento agli artt. 166,61 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6, nn. 1 e 2, art. 189 c.p.c., nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5“.
L’illustrazione del motivo si riduceva alla mera doglianza del “ mancato accoglimento della domanda riconvenzionale di restituzione dell’importo eccedente la somma di Lire 1.650.000 già indebitamente corrisposto in relazione agli interventi ritenuti non dovuti, nell’ammontare accertato in corso di giudizio”.
Un simile motivo non poteva che essere reputato”… infondato laddove non è inammissibile per la sua genericità. Infatti si rileva la assoluta e irredimibile genericità dell’esposizione del motivo di ricorso, in violazione del consolidato principio a mente del quale, nel giudizio di legittimità, è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono, pertanto, inammissibili quei motivi che, come quello in esame, non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (in motiv.ne, Cass. civ., sez. III, 08/02/2019, n. 3718).
Il motivo in esame evidenzia un ulteriore profilo d’inammissibilità, in quanto opera un’indebita commistione di censure, delegando alla corte il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (cfr. Cass. 26790/2018; Cass. SU 9100/2015; in motiv.ne, Cass., sez. III Civile, 30.5.2019, n. 14762)