Specificità delle censure e critica vincolata: nel motivo di ricorso per cassazione non si possono far confluire e mescolare più doglianze, senza consentirne un esame separato.

Ricorso per Cassazione

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Specificità delle censure e critica vincolata: nel motivo di ricorso per cassazione non si possono far confluire e mescolare più doglianze, senza consentirne un esame separato.  
Il motivo di ricorso sarà dichiarato inammissibile se le censure da esso veicolate sono descritte attraverso una prospettazione complessiva che mescola e confonde, senza alcun specifico collegamento, le ragioni poste a sostegno di ciascuna violazione dedotta, con una tecnica redazionale ed argomentativa contrastante con il principio di specificità delle censure e della critica vincolata, cui è informato il giudizio di cassazione.
Le argomentazioni, se confusamente sviluppate, non consentono, infatti, di ricondurre le critiche proposte all’uno o all’altro vizio denunciato, col risultato di addossare alla Corte la scelta delle argomentazioni “più calzanti” per ciascuna censura rubricata, così impingendo in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4.
Costituisce principio ricevuto, quello per cui, “i n tema di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse” (cfr. Cass. 26790/2018; Cass. SU 9100/2015; in  motiv.ne, Cass., sez. III Civile, 30.5.2019, n. 14762)

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