Autosufficienza attenuata, ma non troppo, in relazione alle denunzie di errores in procedendo.
La denuncia di errores in procedendo, da introdurre ex art. 360, n. 4, c.p.c., autorizza la Cassazione a una disamina che investe direttamente l’invalidità denunciata, tramite l’accesso diretto agli atti su cui il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione trasfusa nel motivo di ricorso esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto. (conf.,in motiv.ne: Cass. civ., Rel. Bellini, 05/03/2019, n. 6366)
Giova tuttavia specificare come, in relazione al lamentato error in procedendo, il principio dell’autosufficienza, pur sfumato, continui a far sentire la sua cogente presenza, essendo comunque indispensabile, ai fini dell’ammissibilità del motivo, che il ricorrente ottemperi anche alla c.d. localizzazione.
Costituisce, infatti, principio sedimentato, quello per cui, nei casi di vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità è, sì investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, ma a patto che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole dettate dall’ art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
Quindi, affinchè il ricorso non sia dichiarato inammissibile, il difensore è tenuto ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, contestualmente indicando (recte: specificando) in quale momento processuale sia accaduto, ovvero, in ipotesi di atto processuale, in quale fase processuale sia stato prodotto, in quale fascicolo allegato, e con quale indicizzazione (Conf., in motiv.ne, Cass. civile sez. III, Est. Rossetti, 11/06/2019, n. 15595).