Scelta del giudice di merito di fare utilizzo o meno della prova presuntiva: censurabilità in cassazione dell’opzione in concreto da quegli esercitata
“ Il mancato ricorso, da parte del giudice di merito, alla prova presuntiva è insindacabile in sede di legittimità. Infatti il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per il ricorso alla prova presuntiva; sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi che la giustificano; sulla sufficienza della prova presuntiva; forma oggetto di altrettanti apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito che, in quanto tali, restano sottratti al sindacato di legittimità” (ex multis, Cassaz. 17/01/2019, n. 1234).
Quindi, se l’opzione del giudice di merito fosse censurata assumendo che l’utilizzo (o il mancato utilizzo) della prova presuntiva sia causa di nullità della sentenza, veicolabile ex art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., un tale motivo di ricorso sarebbe dichiarato inammissibile.
La scelta del giudice di merito di fare o non fare ricorso alla prova presuntiva potrebbe, al massimo, essere censurata in cassazione, sussistendone, beninteso, i presupposti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., quale “ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.