Nullità ad assetto variabile ex art. 156, comma 2, c.p.c., teorizzata in materia di procedimento ex lege n. 89/2001.

Ricorso per Cassazione

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Nullità ad assetto variabile ex art. 156, comma 2, c.p.c.,  teorizzata  in materia di procedimento ex lege n. 89/2001.

La Cassazione ha infatti avuto modo di acclarare che “la notificazione ex art. 5, comma 2, L. n. 89 del 2001, del solo decreto e non anche del ricorso, non realizza lo scopo dell’atto, il quale è costituito dalla piena (e non da una qualunque) conoscenza legale della domanda giudiziale da parte dell’amministrazione ingiunta, e integra, pertanto, una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell’ art. 156 c.p.c., comma 2;
Tale nullità è sanata con efficacia ex tunc attraverso una fattispecie a formazione progressiva costituita dall’opposizione erariale ai sensi dell’art. 5 ter, stessa legge, e dalla rinnovazione della notifica del ricorso, disposta d’ufficio dalla Corte d’appello in base all’ art. 291 c.p.c., ed eseguita dalla parte ricorrente nel termine appositamente concesso, affinchè l’amministrazione, conseguita la piena conoscenza della domanda, possa svolgere le proprie difese nel merito ove non altrimenti effettuate in maniera compiuta” Cassazione civile sez. VI, 04/07/2016, n.13614.
Orbene, poiché la domanda giudiziale è soltanto desumibile dal contenuto del decreto notificato, nella misura variabile con cui il giudice monocratico ne riassuma i tratti essenziali, ne deriva che, ove questi facesse precedere l’adozione del decreto dalla ricognizione circostanziata della domanda (ipotesi invero scolastica, attesa la natura sommaria del provvedimento) la nullità non avrebbe ragione di sussistere.
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