Principio di specificità delle censure, ovvero non si possono affastellare, nel motivo di ricorso, molteplici doglianze senza consentirne un esame separato

Ricorso per Cassazione

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Principio di specificità delle censure, ovvero non si possono affastellare, nel motivo di ricorso, molteplici doglianze senza consentirne un esame separato

“Le censure proposte sono descritte attraverso una prospettazione complessiva che mescola e confonde, senza alcuno specifico collegamento, le ragioni poste a sostegno di ciascuna violazione dedotta, con una tecnica redazionale ed argomentativa contrastante con il principio di specificità delle censure e della critica vincolata al quale è informato il giudizio di legittimità.

Questa Corte ha affermato, sul punto, con orientamento al quale questo Collegio intende dare seguito che “in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse” (cfr. Cass. 26790/2018 ed in termini Cass. SU 9100/2015).

Nel caso in esame, le argomentazioni confusamente sviluppate in relazione ai primi tre motivi non consentono di ricondurre le critiche proposte all’uno o all’altro vizio denunciato, rimettendo illegittimamente al Collegio la scelta delle argomentazioni “più calzanti” per ciascun censura rubricata: in tal modo risulta tradita la natura vincolata del giudizio di Cassazione e si configura la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4.”
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 14762/19; depositata il 30 maggio)

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