Le insidie del ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c.

Ricorso per Cassazione

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Le insidie del ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c.

Proposto avverso l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.: estrai copia autentica della sentenza? Scatta il conto alla rovescia per la proposizione del ricorso!

“Come rilevato dalle sezioni unite di questa corte (  n. 11850 del 15/05/2018) il ricorso per cassazione proponibile,ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, resa ai sensi dell’ art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo, la corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’ art. 327 c.p.c.

In argomento, va data continuità all’orientamento di questa corte secondo cui l’estrazione di copia autentica della sentenza è, ai fini del decorso dei termini di impugnazione, una forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza, vertendosi in un’ipotesi in cui la conoscenza è ottenuta in via formale, per essere stata acquisita all’esito di un’attività istituzionale, regolata dalla legge, che impone l’individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonchè dell’annotazione della data di rilascio di essa: l’equipollenza deve ritenersi sussistente limitatamente all’estrazione di copia per finalità “strettamente contigua” al decorso del termine di decadenza di cui trattasi, ciò che sussiste nel caso di specie ove la copia è stata richiesta per uso “impugnazione ” (Cass. civ. 03/01/2019, n.1)
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