Le insidie del ricorso per cassazione ex art. 348 ter c.p.c.
Proposto avverso l’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c.: estrai copia autentica della sentenza? Scatta il conto alla rovescia per la proposizione del ricorso!
“Come rilevato dalle sezioni unite di questa corte ( n. 11850 del 15/05/2018) il ricorso per cassazione proponibile,ex art. 348-ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, resa ai sensi dell’ art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo, la corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’ art. 327 c.p.c.