Riflessi dell’autosufficienza in materia di prova testimoniale (è facile cadere dove si scivola … )
“… Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. nullità della sentenza per violazione dell’art. 281 ter c.p.c. ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 2059, 2043, 1223, 2056 e 1226 c.c., si duole che la Corte, con motivazione apparente, abbia rigettato la formulata richiesta di riformulare i capitoli di prova o disporre d’ufficio la prova testimoniale ex art. 281 ter c.p.c..
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto omette di riprodurre in ricorso (sia direttamente sia indirettamente) i detti capitoli probatori oggetto di istanza di riformulazione; ne consegue la genericità e, quindi, la mancanza del requisito della specificità, richiesto pure per il motivo di ricorso per Cassazione (conf. da Cass. 4741/2005 a Cass. S.U. 7074/2017, in motivazione); incomprensibile, e come tale inammissibile, è comunque la denunciata violazione dell’art. 281 ter pc, in ordine al quale, in ogni modo, la Corte, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili, ha evidenziato che l’art. 281 ter c.p.c. deve essere interpretato in modo restrittivo, non potendo supplire il potere ufficioso del Giudice alle carenze delle parti.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile” ( Corte di Cassaz. Civ. ordinanza 15 novembre 2018, n. 12280)
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., in quanto omette di riprodurre in ricorso (sia direttamente sia indirettamente) i detti capitoli probatori oggetto di istanza di riformulazione; ne consegue la genericità e, quindi, la mancanza del requisito della specificità, richiesto pure per il motivo di ricorso per Cassazione (conf. da Cass. 4741/2005 a Cass. S.U. 7074/2017, in motivazione); incomprensibile, e come tale inammissibile, è comunque la denunciata violazione dell’art. 281 ter pc, in ordine al quale, in ogni modo, la Corte, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili, ha evidenziato che l’art. 281 ter c.p.c. deve essere interpretato in modo restrittivo, non potendo supplire il potere ufficioso del Giudice alle carenze delle parti.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile” ( Corte di Cassaz. Civ. ordinanza 15 novembre 2018, n. 12280)
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