L’assetto teleologico delle forme, ovvero: non esiste un diritto all’astratta regolarità delle forme processuali

Ricorso per Cassazione

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L’assetto teleologico delle forme, ovvero: non esiste un diritto all’astratta regolarità delle forme processuali

Il regime processualistico delle nullità delienato dall’art. 156, u.c., c.p.c. costituisce espressione del principio dell’ “  Assetto teleologico delle forme”, quindi:

1) la prevista nullità assume rilievo solo quando chi se ne duole illustri la menomazione, in punto di esercizio del diritto di difesa, patita. (Cass. civ., 22/03/2017, n. 7311).
In buona sostanza, la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali – nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire –  non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, onde è inammissibile l’impugnazione che lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito, dovendo il ricorrente indicare lo specifico e concreto danno derivatogli
2) La presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l’opposizione stessa si limiti a lamentare l’esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai diritti dell’opponente, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa (nel caso di specie, l’opponente lamentava esclusivamente la mancata indicazione sul precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che la precedente notifica fosse stata effettuata, e neppure di averla ricevuta, e quindi di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l’esecuzione forzata). Cassazione civile, sez. VI, 18/07/2018, n. 19105
3) Quantunque l’art. 156, u.c., c.p.c. sia diretto a regolare le ipotesi di nullità degli atti processuali, esso è comunque espressione di un principio generale che informa il processo civile e che non può essere sottaciuto.
Da questo principio deriva, in particolare che, anche quando si debba giudicare dell’ammissibilità d’una impugnazione, il giudicante deve tenere conto unicamente della sostanza e del contenuto effettivo dell’atto. (Cass. civ., 19/03/2019, n.7675)
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