Opposizione recuperatoria implicante l’esercizio di poteri divinatori da parte dell’opponente
E’ quanto sembrava teorizzare Cass. 23.10.2018, n. 26843, che aveva escluso ogni automatica ridondanza della mancata notifica dell’atto presupposto (verbale d’accertamento) sulla validità della cartella esattoriale.
Questo il suo dictum: “ Ammettere l’impugnazione recuperatoria equivale semplicemente ad ammettere, nel settore dell’opposizione alle sanzioni amministrative, una rimessione in termini per il rimedio giudiziario; onde solo contestando anche nel merito la pretesa sanzionatoria, allegando argomenti difensivi, rimasti preclusi dalla mancata tempestiva cognizione dell’atto presupposto, si potrà escludere che la nullità della notifica del verbale sia suscettibile di sanatoria”.
Peccato che tale pronuncia, negligendo il brocardo “ad impossibilia nemo tenetur”, non si facesse carico della seguente lapalissiana considerazione: come è possibile contestare un atto di cui si ignora il contenuto, posto che non lo si è mai ricevuto?’
Fortunatamente, dopo appena qualche mese, è intervenuta Cass. 6.5.2019, n. 117899, la quale, facendo sfoggio di buon senso, ancor prima che di retto governo dei principi sottesi alla dibattuta fattispecie, ha acclarato che “ In caso di opposizione a cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazione al c.d.s. che si assuma essere stato ritualmente notificato dal concessionario esattoriale, il destinatario della suddetta cartella – che deduca l’omissione o l’invalidità assoluta o l’inesistenza della notificazione del suddetto verbale e, per l’effetto, chieda l’annullamento dell’impugnata cartella – non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante della notificazione del verbale di accertamento presupposto, non potendo essere fatti anche valere vizi che attengano al merito della pretesa sanzionatoria”
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